Arrivano conferme e precisazioni in merito al calcolo del beneficio sociale relativo veicoli aziendali concesso per uso misto ad amministratori o dipendenti. Il calcolo basato sulle emissioni di CO2 e la valutazione forfettaria sarà applicabile esclusivamente ai veicoli immatricolati a partire dal 1 luglio 2023: è quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate il 14 agosto 2023 con delibera 46 / E / 20.
Con il nuovo regime tariffario, quindi, verrà stabilito un grado di tassazione inversamente proporzionale alle emissioni di anidride carbonica delle auto aziendali ad uso misto da parte del dipendente. Come, come Data di partenza le nuove regole, sia per quanto riguarda la data di immatricolazione dell’auto che per la redazione della convenzione tra proprietario e beneficiario faranno sempre riferimento al 1 luglio 2023. Ciò detto, la nuova delibera dell’Agenzia delle Entrate conferma rispetto delle condizioni concordate in date antecedenti a quella indicata. Conseguentemente, per tutti i veicoli aziendali concessi in licenza ad uso misto con contratti stipulati il 30 giugno 2023, rimarrà in vigore la precedente normativa per tutta la durata del contratto.
Nessuna intenzione, invece di fare riferimento alla data di entrata in vigore della nuova norma, ovvero il 1 ° gennaio 2023, come esplicitamente dichiarato nella‘Agenzia delle Entrate: << Sia per ragioni logiche e sistematiche che per la coerenza temporale del nuovo regime, non si ritiene plausibile considerare due tempi diversi ai fini del funzionamento della norma in oggetto, ovvero il 1 gennaio 2023 per il rispetto della termine per l'iscrizione, mentre il 1 luglio 2023 per il rispetto dell'altro termine relativo alla stipula del contratto, con il quale il vantaggio“.
Per quanto riguarda il calcolo del beneficio in natura nel caso in cui un’auto aziendale venga concessa ad uso promiscuo dopo il 1 luglio 2023 ma comunque si faccia riferimento ad un’auto immatricolata prima della data di riferimento, il calcolo del beneficio non può essere una somma forfettaria. Anzi, dovrai procedere dopo il risarcimento il valore normale del veicolo di tutti i costi sostenuti dal dipendente a beneficio della sua azienda, come indicato dall’Agenzia delle Entrate: “Il vantaggio deve essere valutato fiscalmente solo per la parte relativa all’uso privato del veicolo, motociclo o ciclomotore, separando così l’uso nell’interesse del datore di lavoro dal suo valore normale”.
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